Art.
1
La presente legge disciplina le modalità per lautorizzazione dei cimiteri per
animali d'affezione.
Art. 2
Le spoglie di animali d'affezione, quali carnivori domestici, uccelli da gabbia e da
voliera, pesci e altri piccoli animati, possono essere destinate all'interramento in
specifiche aree cimiteriali, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda
la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente
regolamento di Polizia Veterinaria.
Art. 3
I cimiteri per animali d'affezione sono soggetti ad autorizzazione dell'autorità
comunale, secondo le procedure definite dal regolamento di attuazione.
Art. 4
Le presenti norme non si applicano alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti
autorizzati.
Art. 5
Gli animali vanno sepolti in contenitori sigillati e degradabili, secondo le indicazioni
del regolamento di attuazione.
Art. 6
La raccolta ed il trasporto delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali è
disciplinato dal Divo 508/92.
Art. 7
Regolamento di attuazione per la realizzazione di cimiteri per animali: disposizioni
generali
Il sito deve essere individuato in zona agricola.
Nel cimitero per animali è consentito esclusivamente l'interro delle specie animali di
cui all'art. 2 della L.R.
L'individuazione dell'area per la realizzazione di cimiteri per animali deve essere
preceduta da uno studio tecnico della località prescelta con particolare riferimento a
orografia, dimensioni dell'area, natura fisico - chimica del terreno, profondità e
direzione della falda idrica
La relazione tecnico sanitaria che accompagna l'individuazione dell'area deve contenere la
descrizione dell'area stessa, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio.
Nel cimitero per animali è consentito l'interramento delle spoglie, non la loro
tumulazione.
Alla documentazione tecnica relativa all'individuazione dell'area cimiteriale, deve essere
allegato il parere dei Dipartimento di Prevenzione dell'Asl territorialmente competente.
Il cimitero per animali deve essere isolato da un edificio o da più edifici, o dal centro
abitato, mediante una zona di rispetto a salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.
Le dimensioni della fascia di rispetto sono determinate in m 50 dalla recinzione esterna
dei cimitero.
In caso di ampliamento di un cimitero esistente, l'ampiezza della fascia di rispetto deve
essere mantenuta ad almeno m 50. li cimitero deve essere recintato lungo il perimetro. La
recinzione deve avere un'altezza non inferiore a m 1,50 dal piano esterno di campagna.
Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua.
Il terreno del cimitero deve essere dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento
delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non
provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo per
l'interro, tale da nuocere al regolare andamento dei processo di mineralizzazione delle
spoglie.
Interno di spoglie di animali
I campi destinati all'interro delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per
natura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello
della falda idrica.
Ciascuna fossa per interro deve essere scavata ad una profondità tale dal piano di
superficie del cimitero, da consentire una copertura di terreno di almeno cm. 70 dopo che
sia stato deposto il contenitore della spoglia dell'animale.
Le dimensioni delle fosse devono essere adeguate alle spoglie da interrare.
I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle
spoglie, devono essere larghi almeno 50 cm tra fossa e fossa.
Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m 1,50 o
capace di reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto
grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire la mineralizzazione delle
spoglie. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni
estranei.
La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere un'altezza
tale da essere, in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento
capillare, almeno a distanza di m 50 dal fondo della fossa di inumazione.
La spoglia di ogni animale destinato all'interro deve essere chiusa in apposito
contenitore biodegradabile e sepolta in fossa separata dalle altre.
Per l'interro non è consentito l'uso di cassette di metallo o di altro materiale non
biodegradabile.
Disseppellimento di spoglie animali
Il disseppellimento delle spoglie è consentito solo dopo che sia trascorso un periodo
non inferiore a 5 anni dall'inumazione. Le fosse, liberate dalla spoglie, possono essere
utilizzate per nuovi interri.
L'Asl competente per territorio svolge attività di vigilanza per quanto attiene alle
condizioni igienico sanitarie dei cimitero.
Soppressione del cimitero
L'istanza di soppressione deve essere indirizzata allAsl che esprimerà parere
in merito e fornirà le indicazioni atte alla salvaguardia della salute pubblica e del
territorio.
Trasporto delle spoglie
L'impresa che gestisce il sito cimiteriale deve essere autorizzata dal locale Servizio
veterinario dell'Asl al trasporto delle spoglie animali.