Proposta di legge: cimiteri per animali d'affezione

 

Art. 1
La presente legge disciplina le modalità per l’autorizzazione dei cimiteri per animali d'affezione.

Art. 2
Le spoglie di animali d'affezione, quali carnivori domestici, uccelli da gabbia e da voliera, pesci e altri piccoli animati, possono essere destinate all'interramento in specifiche aree cimiteriali, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di Polizia Veterinaria.

Art. 3
I cimiteri per animali d'affezione sono soggetti ad autorizzazione dell'autorità comunale, secondo le procedure definite dal regolamento di attuazione.

Art. 4
Le presenti norme non si applicano alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti autorizzati.

Art. 5
Gli animali vanno sepolti in contenitori sigillati e degradabili, secondo le indicazioni del regolamento di attuazione.

Art. 6
La raccolta ed il trasporto delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali è disciplinato dal Divo 508/92.

Art. 7
Regolamento di attuazione per la realizzazione di cimiteri per animali: disposizioni generali
Il sito deve essere individuato in zona agricola.
Nel cimitero per animali è consentito esclusivamente l'interro delle specie animali di cui all'art. 2 della L.R.
L'individuazione dell'area per la realizzazione di cimiteri per animali deve essere preceduta da uno studio tecnico della località prescelta con particolare riferimento a orografia, dimensioni dell'area, natura fisico - chimica del terreno, profondità e direzione della falda idrica
La relazione tecnico sanitaria che accompagna l'individuazione dell'area deve contenere la descrizione dell'area stessa, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio.
Nel cimitero per animali è consentito l'interramento delle spoglie, non la loro tumulazione.
Alla documentazione tecnica relativa all'individuazione dell'area cimiteriale, deve essere allegato il parere dei Dipartimento di Prevenzione dell'Asl territorialmente competente.
Il cimitero per animali deve essere isolato da un edificio o da più edifici, o dal centro abitato, mediante una zona di rispetto a salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica. Le dimensioni della fascia di rispetto sono determinate in m 50 dalla recinzione esterna dei cimitero.
In caso di ampliamento di un cimitero esistente, l'ampiezza della fascia di rispetto deve essere mantenuta ad almeno m 50. li cimitero deve essere recintato lungo il perimetro. La recinzione deve avere un'altezza non inferiore a m 1,50 dal piano esterno di campagna.
Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua.
Il terreno del cimitero deve essere dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo per l'interro, tale da nuocere al regolare andamento dei processo di mineralizzazione delle spoglie.

Interno di spoglie di animali
I campi destinati all'interro delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
Ciascuna fossa per interro deve essere scavata ad una profondità tale dal piano di superficie del cimitero, da consentire una copertura di terreno di almeno cm. 70 dopo che sia stato deposto il contenitore della spoglia dell'animale.
Le dimensioni delle fosse devono essere adeguate alle spoglie da interrare.
I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle spoglie, devono essere larghi almeno 50 cm tra fossa e fossa.
Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m 1,50 o capace di reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire la mineralizzazione delle spoglie. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere un'altezza tale da essere, in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di m 50 dal fondo della fossa di inumazione.
La spoglia di ogni animale destinato all'interro deve essere chiusa in apposito contenitore biodegradabile e sepolta in fossa separata dalle altre.
Per l'interro non è consentito l'uso di cassette di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Disseppellimento di spoglie animali
Il disseppellimento delle spoglie è consentito solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 5 anni dall'inumazione. Le fosse, liberate dalla spoglie, possono essere utilizzate per nuovi interri.
L'Asl competente per territorio svolge attività di vigilanza per quanto attiene alle condizioni igienico sanitarie dei cimitero.

Soppressione del cimitero
L'istanza di soppressione deve essere indirizzata all’Asl che esprimerà parere in merito e fornirà le indicazioni atte alla salvaguardia della salute pubblica e del territorio.

Trasporto delle spoglie
L'impresa che gestisce il sito cimiteriale deve essere autorizzata dal locale Servizio veterinario dell'Asl al trasporto delle spoglie animali.